Ratificata la convenzione contro le violenze e molestie sui luoghi di lavoro

Con la Legge n. 4 del 2021 è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Il provvedimento chiarisce l’ambito di applicazione e detta le regole per la prevenzione e tutela dei lavoratori dipendenti cui si affiancheranno attività di orientamento e formazione.

La Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 provvede a dare esecuzione alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, applicabile a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Ambito di applicazione

La Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

  1. a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
  2. b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
  3. c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
  4. d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  5. e) all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
  6. f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Provvedimenti da adottare

I Paesi membri sono tenuti ad adottare provvedimenti che includano:

  1. a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
  2. b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;
  3. c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
  4. d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;
  5. e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
  6. f) l’istituzione di misure sanzionatorie;
  7. g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
  8. h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

Orientamento e formazione

In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

  1. a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;
  2. b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;
  3. c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.

Questi i documenti:

ILO - Convenzione contro violenza nel mondo lavoro

ILO - Nota Convenzione