Osservatorio sulla Giurisprudenza e la Legislazione Nazionale e Sovranazionale

L’Osservatorio sulla Giurisprudenza e la Legislazione Nazionale e Sovranazionale raccoglie le leggi regionali, nazionali e sovranazionali dedicate alla violenza di genere, e le principali sentenze sul tema, con commenti.

Legislazione

Legislazione sovranazionale

Codice penale e Codice di procedura penale

Codice civile e Codice di procedura civile

Legislazione Nazionale

Legge 19 luglio del 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso) recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;69;

Legge 11 gennaio 2018, n. 4, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici  https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-01&atto.codiceRedazionale=18G00020&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D4%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2018%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.  https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-05&atto.codiceRedazionale=15G00221&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D212%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province  https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-15&atto.codiceRedazionale=13G00163&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D119%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2013%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province – https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13G00116&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D69%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2013%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 – https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-01&atto.codiceRedazionale=13G00122&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D77%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2013%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori – https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-04-24&atto.codiceRedazionale=009G0046&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D38%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2009%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori  https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-24&atto.codiceRedazionale=009G0019&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D11%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2009%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari – https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-28&atto.codiceRedazionale=001G0209&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D154%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2001%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale – https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-02-20&atto.codiceRedazionale=096G0073&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D66%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1996%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Legge 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore – https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-08-10&atto.codiceRedazionale=081U0442&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D442%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1981%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1;

Codice penale e Codice di procedura penale

Art. 572 c.p., Maltrattamenti contro familiari o conviventi – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398;

Art. 575 c.p., Omicidio – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398;

Art. 582 c.p., Lesione personale  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398;

Art. 609 bis c.p., Violenza sessuale – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398;

Art. 612 bis c.p., Atti persecutori – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398;

Artt. 90 – 95 c.p.p., Libro I, Titolo VI Persona offesa dal reato – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447;

Art. 143 bis c.p., Altri casi di nomina dell’interprete  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447;

Art. 282 bis c.p.p., Allontanamento dalla casa familiare – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447;

Art. 282 ter c.p.p., Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447;

Art. 299 c.p.p., Revoca e sostituzione delle misure – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447;

Art. 408 c.p.p., Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447;

Codice civile e Codice di procedura civile

Art. 342 bis c.c., Ordini di protezione contro gli abusi familiari https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Art. 342 ter c.c., Contenuto degli ordini di protezione  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262;

Art. 736 bis c.p.p., Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443;

Legislazione Regionale

ABRUZZO: Legge regionale 23 giugno 2016, n. 17, Istituzione e regolamentazione del “Codice Rosa” all’interno dei pronti soccorsi abruzzesi –La regione Abruzzo promulga la Legge regionale n. 17, 23 giugno 2016. La legge istituisce il “Codice Rosa”, un percorso di accoglienza-assistenza al pronto soccorso riservato a chi subisce violenza sessuale o domestica, riferito a tutte le persone che si trovano in una situazione di debolezza e vulnerabilità. Il Codice Rosa consiste in un codice di priorità di accesso visibile esclusivamente agli operatori sanitari che si adopereranno per una rapida presa in carico della paziente e per l’implementazione di tutte le procedure previste dal percorso clinico organizzativo interno nel rispetto della privacy. Durante l’accoglienza al pronto soccorso, potrà essere attivata la consulenza psicologica qualora si ravveda la necessità o se richiesto dal paziente. http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2016/lr16017/Intero.asp;

Legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31, Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate – La regione Abruzzo promulga la Legge regionale n. 31, 200 ottobre 2006.  La Regione, per le finalità della presente legge finanzia progetti antiviolenza che prevedono il sostegno, l’attivazione e la gestione dei “centri antiviolenza” e delle “case di accoglienza”, ai quali possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. I centri antiviolenza svolgono colloqui preliminari, percorsi personalizzati di uscita dalla violenza e colloqui informativi di carattere legale. Le case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza. Le finalità sono quelle di sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, di costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti e di dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.  http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2006/lr06031.htm#_ftn1;

BASILICATA: Legge regionale 29 marzo 1999, n. 9 , aggiornata dalla Legge regionale 8 gennaio 2015, n. 3, Istituzione di un fondo di dolisarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere. – La regione Basilicata promulga la Legge regionale n. 9, 29 marzo 1999. Viene istituito un fondo di solidarietà per sostenere azioni di tutela e sostegno giudiziario nei confronti delle donne e uomini, bambine e bambini, vittime di delitti di violenza sessuale. Il fondo viene utilizzato per finanziare centri antiviolenza, case rifugio, case di semi autonomia ed interventi volti a sostenere l’autonomia delle vittime ai fini dell’inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali. https://consiglio.basilicata.it//consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=1335236&anno=1999;

CALABRIA: Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38, Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere – La regione Calabria promulga la Legge regionale n. 38, 23 novembre 2016. La legge istituisce l’Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere ed assicura alle vittime della violenza di genere tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia ed indipendenza personale, sociale ed economica. Dalla legge, tuttavia, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=38&anno=2016;

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà – La regione Calabria promulga la Legge regionale n. 20, 21 agosto 2007. 1. La legge finanzia “Progetti antiviolenza” che prevedono il sostegno, l’attivazione e la gestione de la gestione dei “centri antiviolenza” e delle “case di accoglienza”. I centri antiviolenza prevedono colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili, percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita e risorse ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne, colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi ed affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza. Le finalità sono sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti e dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. Ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR%2020-2007.pdf;

CAMPANIA:  Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34, Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza – La regione Campania promulga la Legge regionale n. 34, 1 dicembre 2017. Le azioni e gli interventi della legge sono rivolti alle donne vittime di violenza di genere italiane e straniere residenti in Campania, ai figli – se minori o disabili – delle donne vittime di reati di violenza di genere ed infine agli uomini autori della violenza. In quest’ultimo caso la Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza, per prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza maschile e le conseguenze fisiche e psicologiche che le stesse producono sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.  https://welforum.it/segnalazioni/regione-campania-lr-34-2017-sostegno-alle-donne-vittime-di-violenza-ed-ai-loro-figli/

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2, Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere – La regione Campania promulga la Legge regionale n. 2, 11 febbraio 2011. La legge istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate. I centri antiviolenza sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono attività di accoglienza telefonica, accoglienza personale, consulenza psicologica, assistenza e consulenza legale, orientamento e accompagnamento al lavoro ed iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell’omofobia. Le case di accoglienza per le donne maltrattate sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l’abbiano subita. Esse svolgono attività di accoglienza ed ospitalità, assistenza e consulenza legale, consulenza psicologica e di orientamento ed accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo. La Regione promuove anche campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti e sulle pari opportunità per tutte e per tutti. http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/BurcPdfOutput/Burc_2011_2_14_17_22.pdf;jsessionid=E720F4585BFFCD623DED342B9FA68ACB

EMILIA-ROMAGNA: Legge regionale 21 giugno 2014, n. 6, Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere – La regione Emilia Romagna promulga la Legge regionale n. 6, 21 giugno 2014. Oltre a numerosi interventi che promuovono la cittadinanza di genere e il rispetto delle differenze, il lavoro e l’occupazione femminile e la conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura la legge interviene in tema di prevenzione alla violenza di genere. In particolare la Regione sostiene i centri antiviolenza, che offrono gratuitamente consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle donne che hanno subito violenza, e le case rifugio, che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità in condizioni di anonimato e di segretezza. Inoltre la Regione, per favorire il raggiungimento dell’uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludono l’uso della violenza nelle relazioni d’intimità. La Regione svolge infine funzioni di osservatorio sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto. http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=51d25fc5e1344301bf98e380d04382d2;

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Legge regionale 16 agosto 2000 n. 17, aggiornata dalla Legge regionale 17 novembre 2017 n. 38, Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà – La regione Friuli-Venezia Giulia promulga la Legge regionale n. 17, 16 agosto 2000. La Regione finanzia Centri antiviolenza,  che svolgono colloqui preliminari, percorsi di uscita dalla violenza personalizzati basati sull’analisi delle specifiche situazioni della violenza, colloqui informativi di carattere legale ed affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati – e Case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, che sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. La legge promuove infine programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere. http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2000&legge=17&fx=lex;

LAZIO: Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna – La regione Lazio promulga la Legge regionale n. 4, 19 marzo 2014. La norma riconosce tre modelli di strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza di genere: i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di semiautonomia. I centri e le case rifugio offrono aiuti pratici ed immediati alle vittime di violenza per ricreare condizioni di vita autonoma, le case di semiautonomia sono strutture di accoglienza temporanea di secondo livello destinate a donne e ai loro figli minori che non sono in pericolo immediato e che necessitano di un periodo limitato di tempo per il percorso di uscita dalla violenza. La legge istituisce inoltre l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne. La legge abroga le precedenti legge regionale 14 maggio 2009, n. 16 (Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne) e legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l’istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio). http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9244&sv=vigente;

LIGURIA: Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12. Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza – La regione Liguria promulga la Legge regionale n. 12, 21 marzo 2007. La legge promuove e sostiene la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza; istituisce un osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori; sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza finalizzati all’accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo del superamento della situazione di disagio. Tali programmi possono prevedere case rifugio, strutture alloggiative temporanee, progetti individualizzati e campagne di prevenzione e di informazione. http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2007-03-21;12;

LOMBARDIA: Deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2017, n. 6473, Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture – Uffici territoriali di governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne –https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0f918ee3-54e6-4564-b1c1-88567639af75/Dgr_6473_10-4-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0f918ee3-54e6-4564-b1c1-88567639af75;

Legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza – La Regione Lombardia promulga la Legge regionale n. 11, 3 luglio 2012. La legge prevede la costituzione di una rete regionale antiviolenza. I soggetti che compongono la rete offrono ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico; garantiscono protezione ed ospitalità e diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori; prestano aiuto ed assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere. Sono previsti inoltre interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime attraverso progetti di antiviolenza personalizzati, con la possibilità di accoglienza e di ospitalità in strutture di pronto intervento o di alloggio temporaneo. http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012070300011;

MARCHE: Legge regionale 11 novembre 2008, n.32, Interventi contro la violenza sulle donne – La regione Marche promulga la Legge regionale n. 32, 11 novembre 2008. Viene istituito presso la Regione il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, una sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia e gli enti locali garantiscono alloggi (denominati “case di accoglienza”) destinati all’ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza. La Regione inoltre promuove interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. http://www.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1238/LR_32_2008_integrata_da_LR_23_2012.pdf;

MOLISE: Legge regionale 17 dicembre 2018, n.10 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere) – La regione Molise promulga la Legge regionale n. 10, 17 dicembre 2018, che modifica la precedente Legge regionale n. 15, 10 ottobre 2013, creando un osservatorio regionale per il monitoraggio, lo studio del fenomeno, l’analisi dei dati raccolti e la pubblicazione dei risultati per favorire l’emersione, la conoscenza e l’entità del fenomeno della violenza di genere. La legge istituisce inoltre i Centri antiviolenza quali strutture pubbliche o private senza fini di lucro, disciplinate da un regolamento interno, predisposte all’accoglienza delle donne e dei loro figli minori quando presenti e le Case Rifugio quali strutture dedicate, ad indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e stalking, ed ai loro bambini indipendentemente dal luogo di residenza al fine di proteggerle e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica. http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/1731D1B1E58D3D5AC12583770044954B?OpenDocument;

Legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15, Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere – (la più recente l.r 10/2018, appena citata, l’ha modificata in maniera sostanziale, modificando gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 13 ed abrogando l’allegato A). http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/3F8917E052F75A38C1257C150052D069?OpenDocument

PIEMONTE: Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli – La regione Piemonte promulga la Legge regionale n. 4, 24 febbraio 2016. Viene istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza. Nella Città metropolitana di Torino ed in ciascuna provincia è istituito almeno un centro antiviolenza, quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. Le case rifugio sono invece strutture dedicate, ad indirizzo segreto, che forniscono accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito ed indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica. La legge istituisce l’albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni. La Regione istituisce anche un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte. http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2016;4@2018-11-2;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: Legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, Istituzione del servizio “Casa delle donne” – La provincia autonoma di Bolzano promulga la Legge provinciale n. 10, 6 novembre 1989. Viene istituita la “Casa delle donne”, servizio socio-assistenziale in favore delle donne che, nell’ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l’abbiano subita. Il servizio si propone di fornire alle donne immediata assistenza, protezione e consulenza, anche in collaborazione con i servizi sanitari ed assistenziali e in particolare quelle forme concrete di intervento in strutture protette durante l’intero arco della giornata, che le aiutino a superare la fase acuta e a reinserirsi nella normale vita di relazione. http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-1989-10/legge_provinciale_6_novembre_1989_n_10.aspx

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime – La provincia autonoma di Trento promulga la Legge regionale n. 6, 9 marzo 2010. La provincia sostiene e garantisce le prestazioni dei servizi delle case rifugio (strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli minori), delle case di accoglienza (ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che presentino problematiche che rendano necessari specifici interventi di supporto socio-assistenziale) e degli alloggi in autonomia (strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che si caratterizzano per l’autonomia abitativa in un appartamento destinato al singolo nucleo familiare). La provincia istituisce inoltre un fondo di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria attraverso l’anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell’autorità giudiziaria. https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=21339

PUGLIA: Legge regionale 4 luglio 2014, n. 29, Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promo‐ zione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne – La regione Puglia promulga la Legge regionale n. 29, 4 luglio 2014. La Regione promuove e sostiene le attività dei centri antiviolenza che organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. I centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando in particolare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione di tutte le forme della violenza contro le donne. Le case rifugio sono strutture che offrono accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, sole o con minori, nell’ambito di un programma personalizzato di sostegno, di recupero e di inclusione sociale finalizzato a ripristinare la loro autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato. Alle case rifugio è garantita la segretezza dell’ubicazione per la sicurezza delle vittime di violenza. http://pariopportunita.regione.puglia.it/documents/10180/21256/LR+29+del+04.07.2014.pdf/e4e056bf-6702-4625-a48c-7dcaf33f4878

SARDEGNA: Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33, Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza – La regione autonoma della Sardegna promulga la Legge regionale n. 33, 2 agosto 2018. L’obiettivo che si pone la legge è che ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale superi la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale. Viene a tal fine istituito il cosiddetto “reddito di libertà”, che favorisce l’indipendenza economica, l’autonomia e l’emancipazione delle donne vittime di violenza domestica che versano in condizioni di povertà. La donna vittima di violenza, con o senza figli minori, in cambio del sostegno garantito si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione o riacquisizione della propria autonomia ed indipendenza personale. http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-33.asp

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza – La Regione autonoma della Sardegna promulga la Legge regionale n. 8, 7 agosto 2007. La legge finanzia la costituzione dei centri antiviolenza, che svolgono percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza, e delle case di accoglienza, strutture di ospitalità temporanea per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di emergenza. https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=53794&v=2&c=3311&t=1;

SICILIA: 53 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza – A titolo sperimentale la Regione istituisce il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica. Il reddito di libertà è uno strumento che adottano i comuni per assicurare il rispetto dei diritti di ogni donna violata nella persona e ridotta in condizioni di dipendenza e sudditanza anche psicologica. Il reddito di libertà prevede il sostegno regionale alla beneficiaria e la partecipazione ad un percorso finalizzato all’indipendenza economica della donna vittima di violenza, con o senza figli minori, affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé e ai propri figli un’autosufficienza economica. http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g18-21o1/g18-21o1.pdf

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere – La regione Sicilia promulga la Legge regionale n. 3, 3 gennaio 2012. La Regione finanzia l’attività dei centri antiviolenza, dei quali è garantita la presenza di almeno uno in ogni provincia, e delle case di accoglienza, che offrono ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza e sostengono donne in situazioni di disagio a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia. Le case di accoglienza sono costituite in numero di una ogni 200.000 abitanti e, comunque, in modo tale da assicurare la presenza di almeno una in ogni provincia. http://www.ring.comune.napoli.it/uploads/download/file/30/Regione_Sicilia_-_Legge_regionale_3_del_3.1.2012_-_Prevenzione_violenza_di_genere.pdf

TOSCANA: Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59, Norme contro la violenza di genere – La regione Toscana promulga la Legge regionale n. 59, 16 novembre 2007. La legge istituisce un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere. A tal fine la Regione sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità sanitarie locali, le società della salute, l’ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell’ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio. Sono previsti centri antiviolenza, case rifugio e soluzioni abitative temporanee. http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2007-11-16;59

UMBRIA: Legge regionale 11 aprile 2017, n. 3, Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere – La Regione Umbria promulga la Legge regionale n. 3, 11 aprile 2017. La Regione promuove la protezione, l’accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. La legge istituisce inoltre l’Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=83424&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

Titolo III, Capo V, della Legge regionale n. 14 del 2016, Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini, in materia di Servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne – La Regione garantisce la protezione alle donne vittime di violenza di genere e ai minori testimoni di violenza nei centri antiviolenza – strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con azioni di sostegno e di protezione – e nelle case rifugio, strutture ad indirizzo segreto dove le donne vittime della violenza maschile, sole o con figli minori, sono accolte e protette a titolo gratuito. Le case rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l’incolumità fisica e psichica delle donne volta a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale. La legge prevede anche l’istituzione, nell’ambito dei servizi sanitari regionali, di punti di ascolto per uomini autori di maltrattamenti. http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=171015&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

VALLE D’AOSTA: Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4. Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere – La Regione Valle d’Aosta promulga la Legge regionale n. 4, 25 febbraio 2013. Tale misura prevede l’istituzione di un forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, la promozione di progetti antiviolenza e di iniziative di prevenzione e di informazione, un servizio di prima accoglienza per le donne maltrattate e un Osservatorio regionale sulla violenza di genere. http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=7462;

VENETO: Legge regionale 21 giugno 2018, n. 22, Modifiche alla legge regionale n. 5/2013 “Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne -La Regione Veneto promulga la Legge regionale n. 22, 21 giugno 2018, che modifica la precedente Legge regionale n. 5, 23 aprile 2013. In particolare, oltre all’enfatizzazione della ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, viene assicurata la misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) anche alle donne vittime di violenza che si trovino in una situazione di disagio economico e che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla stessa legge regionale. Il RIA prevede un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia. https://welforum.it/wp-content/uploads/2018/07/Veneto_LR_32_2018.pdf

Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne – (la più recente l.r 22/2018, appena citata, l’ha modificata in maniera sostanziale, modificando gli articoli 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 ed abrogando l’articolo 5). https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=248344

Giurisprudenza

Giurisprudenza nazionale

Corte Costituzionale

Tribunale e Corte d’Appello

Corte d’Appello di Messina, sent. n. 198 del 19 marzo 2019, di riforma della sentenza del Tribunale di Messina, Sez.1, del 30 maggio 2017 – “il compito di uno Stato non si esaurisce nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estende ad assicurare che la protezione di tali soggetti sia effettiva, evidenziando che l’inerzia delle autorità nell’applicare tali disposizioni di legge si risolve in una vanificazione degli strumenti di tutela in esse previsti”;

Tribunale di Roma, sez. 1, 11 ottobre 2018 – “può essere disposto l’affidamento esclusivo della prole minorenne laddove la condotta violenta ed aggressiva di uno dei genitori – posta in essere in presenza del minore ai danni dell’altro genitore (o di un parente) e contravvenendo alle statuizioni che disciplinano il prelievo della prole – sia tale da far supporre un grave turbamento in capo al minore”;

Tribunale di Milano, sez. IX, 14 febbraio 2018 – “i provvedimenti avente contenuto analogo agli ordini di protezione ex art. 342-ter c.c., adottati dal giudice istruttore, non sono reclamabili. La loro modificabilità resta subordinata – nel corso del giudizio – ad una diversa valutazione da parte della stessa Autorità Giudiziaria che li ha emessi ed è legata all’impugnazione del provvedimento definitorio finale”;

Corte di Cassazione

  • Cass. pen., sez. V, n.15794 del 19 marzo 2019 – “è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi. Infatti, il richiamo contenuto nell’articolo 612-bis, comma 4, del codice penale all’articolo 612, comma 2, del codice penale, quanto ai “modi” di formulazione della minaccia (“la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi cui all’articolo 612, comma 2, del Cp”) non può intendersi limitato a quelli considerati nell’articolo 339, comma 2 (commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone pur senza uso di armi), cui ulteriormente rinvia l’articolo 612, comma 2, del codice penale, posto che non vi sono elementi, di natura letterale o sistematica, che consentano di escludere la gravità delle minacce dalle modalità esecutive richiamate dall’articolo 612-bis in tema di procedibilità del reato. Tale soluzione interpretativa, inoltre, è in linea con i principi di cui all’articolo 55 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne, in attuazione della quale la legge 15 ottobre 2013 n. 119 ha Introdotto la disposizione in tema di irrevocabilità della querela”,
  • Sez. 5, Sentenza n. 27698 del 04/05/2018 Ud.  (dep. 15/06/2018 ) Rv. 273556 – 01 Con questa decisione la Suprema Corte ha stabilito che non può essere invocata l’attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni. (Fattispecie relativa a reato di stalking in cui la Corte ha escluso sia la scriminante della legittima difesa, sia l’attenuante della provocazione invocata dal ricorrente, poichè le reciproche azioni violente si erano verificate nel contesto di una perdurante condotta persecutoria da parte dell’imputato in danno della vittima, che era stata attesa sotto casa e lì aggredita).
  • Sez. 3, Sentenza n. 46464 del 09/06/2017 Ud.  (dep. 10/10/2017 ) Rv. 271124 – 01 In tema di valutazione della prova, i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono ininfluenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’ esistenza, reale o putativa, del suo consenso.
  • Sez. 5, Sentenza n. 28623 del 27/04/2017 Ud.  (dep. 08/06/2017 ) Rv. 270875 – 01 Si tratta di una decisione con cui la Corte di cassazione ha affermato che ai fini della rituale contestazione del delitto di “stalking” non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.
  • Sez. 6, Sentenza n. 30704 del 19/05/2016 Ud.  (dep. 19/07/2016 ) Rv. 267942 – 01 In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis, comma primo, cod. pen. – che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – è invece configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di  maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).
  • Cass. pen., sez. Unite, n. 10959 del 26 gennaio 2016 – “la disposizione dell’art. 408, comma 3bis, c.p.p. è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612bis e 572 c.p., perché l’espressione ‘violenza alla persona’ deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e diritto comunitario”;
  • Cass. pen., sez. III, n. 21020 del 28 ottobre 2014 – “in tema di reati sessuali la condotta vietata dall’art. 609bis c.p. comprende, oltre a ogni altra forma di congiungimento carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria”;
  • Sez. 3, Sentenza n. 4674 del 22/10/2014 Ud.  (dep. 02/02/2015 ) Rv. 262472 – 01 In tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la fattispecie consumata in relazione alla condotta dell’imputato consistita nel leccamento di una guancia dovuto ad un bacio non riuscito ed al contemporaneo toccamento delle parti intime di una ragazza minorenne).

 

Scheda di approfondimento sul tema dell’incidenza dei motivi sociali o religiosi sulla configurabilità delle scriminanti del consenso dell’avente diritto o dell’esercizio del diritto.

Sez. VI, n. 3398 del 22/10/1999, Bajrami, Rv. 215158, pronunciandosi in tema di maltrattamenti in famiglia, ha escluso la configurabilità di un consenso della vittima, anch’essa formatasi nel medesimo contesto sub-culturale del reo – che riconosce al capo-famiglia il potere di disporre validamente dei familiari e delle loro abitudini di vita – affermando che la soglia del consenso è, comunque, rappresentata dai diritti inviolabili dell’uomo.

Sempre in tema di maltrattamenti in famiglia, Sez. VI, n. 55 del 08/11/2002, Khouider, Rv. 223192, ha affermato che l’elemento soggettivo del reato in questione non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (art. 2 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, comma 1 e 2 Cost.) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili.

Tale principio è stato successivamente ampliato da Sez. VI, n. 46300 del 26/11/2008 F.A. che, nell’esaminare le diverse prospettive del multiculturalismo, ha individuato la condizione essenziale per la loro attuazione all’interno del nostro sistema penale nella conformità ai principi cardine del nostro ordinamento, quali, in particolare, quelli di rango costituzionale dettati dagli artt. 2 e 3 Cost.

Ad avviso della Corte, tali diritti costituiscono, dunque, uno sbarramento all’introduzione nelle società civili di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come “antistorici” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per l’affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero che sia. Nel caso di specie, la Corte ha, pertanto, ritenuto infondato il ricorso avverso la sentenza di condanna di un cittadino marocchino per vari reati – tra cui quelli di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e violenza sessuale in danno della moglie – escludendo qualsiasi valenza scriminante della concezione della famiglia tipica del gruppo sociale di appartenenza dell’imputato.

In senso analogo, anche, Sez. VI, n. 32824 del 2009 e Sez. VI, n. 19674, del 2014.

Sez. VI, n. 32824 del 2009, D., Rv. 245185, ha, inoltre, escluso qualsiasi incidenza scriminante sul reato di maltrattamenti in famiglia del credo religioso. Ad avviso della Corte, infatti, non sussiste alcun nesso indissolubile tra il reato di maltrattamenti in famiglia e la fede islamica dei coniugi che tra l’altro, «ove pure non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, non autorizza i maltrattamenti da parte del marito e, anzi, pone a fondamento della sua autorevolezza proprio il dovere di astenersene»).

Analogamente, con riferimento al delitto di violenza sessuale, Sez. III, n. 37364 del 2015, B., Rv. 265187, ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni dedotte in nome di presunti limiti o diversità culturali nella concezione del rapporto coniugale, posto che le stesse porterebbero al sovvertimento del principio dell’obbligatorietà della legge penale e all’affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile dell’uomo quale è la libertà sessuale.

In tema di delitto d’onore, si veda Sezione I penale, n. 6587 del 2010. Il Giudice di legittimità ha escluso la scriminante culturale a fronte dell’omicidio da parte di un padre della propria figlia per essere andata a convivere con un ragazzo italiano e per aver rifiutato di unirsi in matrimonio con il promesso sposo anch’egli pakistano.

Nel senso di escludere l’incidenza della scriminante culturale in presenza di violenze perpetrate ai danni della propria moglie, anche Sez. III, n. 7590 del 2019.

Il caso riguardava le condotte di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni e sottrazione di minori procurate alla moglie da un uomo di origini pakistane. La Corte di Cassazione, seguendo la propria giurisprudenza consolidata, ha escluso che la cultura di appartenenza del soggetto agente potesse escludere la ricorrenza degli estremi delle fattispecie incriminatrici addebitategli.

Con riferimento a violenza commessa ai danni di giovani donne, si veda Sez. VI , 28/03/2012 , n. 12089, in cui la Corte di Cassazione ha condannato per maltrattamenti familiari un padre che aveva ripetutamente percosso la propria figlia dodicenne per non essere stata in grado di recitare a memoria alcuni versi del Corano. In quell’occasione, la Corte di Cassazione ha affermato che “[a]i fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti familiari (nella specie, nei confronti della figlia minorenne perché non in grado di ripetere perfettamente a memoria i versi del Corano) non rileva la supposta finalità educativa fondata sul codice etico-religioso del padre di religione musulmana, trattandosi di violazione dei diritti inviolabili della persona i quali rappresentano uno ‘sbarramento invalicabile’ contro l’introduzione di consuetudini, prassi e costumi ‘antistorici’ contrastanti con i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione”.

Giurisprudenza Sovranazionale

Corte EDU

a) In tema di violenza domestica: selezione di sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul

Corte europea dei diritti dell’uomo, Buturuga c. Romania, 11 febbraio 2020: la Corte europea ha precisato che la cyberviolenza deve essere considerata come una forma di violenza contro le donne e le autorità nazionali, pertanto, non possono trattare episodi come l’utilizzo abusivo degli account di una donna da parte dell’ex marito o l’acquisizione di immagini e dati come casi di violenza ordinaria, dovendo invece prevedere l’applicazione delle regole più stringenti fissate per i casi di violenza domestica. In quest’occasione, la Corte EDU ha chiarito che la violenza contro le donne non è solo quella fisica, ma include anche la violenza psicologica, nonché lo stalking e la cyberviolenza. Su queste basi, è stato osservato che dall’art. 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e dall’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata, che include quello alla riservatezza della corrispondenza) discende l’obbligo positivo di adottare misure preventive e sanzionatorie nei casi in cui una donna subisca intrusioni nel proprio computer, nei profili sui social, nonché furti di dati personali intimi e immagini.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Volodina c. Russia, 9 luglio 2019: la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso di una donna che lamentava l’inattività delle autorità nazionali, nonché l’inadeguatezza del sistema normativo russo a proteggerla contro le condotte violente subite dal proprio partner. La Corte europea ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU, a motivo della violenza subita dalla ricorrente e della inerzia delle autorità nazionali, e dell’art. 3, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. La Corte europea ha posto l’accento in modo particolare sull’assenza di forme di contrasto della violenza domestica entro l’ordinamento giuridico russo. Nella sua pronuncia, la Corte europea ha dettagliato le obbligazioni positive, che gravano in capo agli Stati membri: l’obbligo di introdurre delle norme; l’obbligo di prevenire il rischio di maltrattamenti, l’obbligo di condurre indagini.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Kurk v. Austria, 4 luglio 2019: la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata su un caso di violenza domestica culminata nell’omicidio del figlio della donna ricorrente per opera del proprio marito. La Corte europea ha escluso la violazione dell’art. 2 CEDU, a motivo del fatto che le autorità austriache non avrebbero violato le obbligazioni della Convenzione europea nel proteggere la vittima dal proprio padre.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Talpis c. Italia, Prima sezione, 2 marzo 2017: la Corte europea si è pronunciata su un caso di violenza coniugale sofferta da una donna, cui seguiva l’omicidio del figlio e il tentato omicidio nei confronti della ricorrente. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’art. 2, 3 e 14, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, CEDU. In particolare, la Corte europea ha appuntato l’attenzione sul fatto che la violenza sofferta dalla vittima deve essere considerata come fondata sul genere.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Rumor c. Italia, 27 maggio 2014: la Corte europea si è pronunciata su un caso di violenza domestica perpetrata ai danni di una donna da parte del proprio partner. La donna lamentava davanti alla Corte europea l’inattività delle autorità nazionali che si sarebbero astenute dall’assicurare alla donna adeguata protezione. La Corte europea, in questo caso, ha escluso la violazione della Convenzione europea da parte dell’Italia e, in particolare, degli artt. 3, da solo e in combinato disposto con l’art. 14 CEDU.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Valiuliené c. Lituania, 26 marzo 2013: la Corte europea si è pronunciata sul ricorso di una donna vittima di violenza domestica, che lamentava l’inattività delle autorità nazionali. La Corte uropea ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU, a motivo dell’inadeguatezza delle misure previste dall’ordinamento nazionale, ritenute inadeguate a proteggere la donna ricorrente e dell’inerzia delle autorità nazionali nell’avviare e svolgere le indagini. Interessante ricordare l’opinione concorrente del giudice Pinto de Albuquerque, che ha significativamente osservato che: «the full effect utile of the European Convention on Human Rights can only be achieved with a gender-sensitive interpretation and application of its provisions which takes in account the factual inequalities between women and men and the way they impact on women’s lives. In that light, it is self-evident that the very act of domestic violence has an inherent humiliating and debasing character for the victim … It is precisely this intrinsic element of humiliation that attracts the applicability of Article 3 of the Convention. The imputation of an Article 8 violation would fall short of the real and full meaning of violence in the domestic context, and would thus fail to qualify as a “gendered understanding of violence”».

 

b) In tema di mutilazioni genitali femminili:  

La Corte europea ha incluso le mutilazioni genitali femminili nel novero dei trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU, accertando l’applicabilità del principio convenzionale. Pronunciandosi su casi in cui le ricorrenti lamentavano il rischio che, una volta rientrate nel paese d’origine sarebbero state sottoposte a mutilazioni genitali femminili, la Corte europea ha, inoltre, affermato che è necessario fornire elementi che provino la sussistenza di un pregiudizio reale e concreto per la donna, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le pronunce in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in relazione a ricorsi in cui donne lamentavano la sottoposizione alla pratica in esame sono le seguenti:

Corte europea dei diritti dell’uomo, Bangura c. Belgio, 14 giugno 2016: caso stralciato dai ricorsi.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sow c. Belgio, 19 gennaio 2016: assenza di violazione dell’art. 3 CEDU.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Omeredo c. Austria, 20 settembre 2011: decisione di inammissibilità.

Corte europea dei diritti dell’uomo Izevbekhai e altri c. Irlanda, 17 maggio 2011: decisione di inammissibilità.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Collins e Akaziebie c. Svezia, 8 marzo 2007: decisione di inammissibilità.

c) In tema di omicidio d’onore:

Corte europea dei diritti dell’uomo, A.A. e altri c. Svezia, 28 giugno 2012: il caso riguardava il ricorso di una donna e dei suoi cinque figli che lamentavano la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU a motivo della propria deportazione forzata in Yemen che li avrebbe esposti al rischio di essere vittime di un omicidio d’onore per avere abbandonato il Paese senza l’autorizzazione del marito della ricorrente. La Corte europea ha escluso la violazione di entrambi i principi convenzionali per difetto di elementi di prova sufficienti a dimostrare le violenze e il rischio di essere vittima, insieme ai propri figli, di un omicidio d’onore una volta rientrati in Yemen da parte dei ricorrenti.

Per un approfondimento:

Cyberviolenza contro le donne: interviene la CEDU in http://www.marinacastellaneta.it, 19 febbraio 2020.

Corte europea dei diritti dell’uomo: Factsheet – Domestic violence, June 2020.

Sezione "donne con disabilità"

I dati del fenomeno

  • Report Associazione FISH – “Le donne con disabilità che hanno subito violenza” (2019) – http://www.fishonlus.it/files/2020/02/Report_finale_VERA1.pdf

Norme ed atti sovranazionali, nazionali e regionali

Il rapporto Ombra e il Rapporto Grevio

Rapporto delle associazioni di donne sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia https://www.direcontrolaviolenza.it/grevio-rapporto-ombra/

Il rapporto Grevio, spec. Punti nn. 21, 24, 25, 26, 27, – http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf

Pronunce (attendibilità persona offesa)

Corte costituzionale, sent. n. 63 del 2005, Sulle modalità protette di assunzione della prova: “Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subìte, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un’esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità”

Sez. 2, Sentenza n. 21977 del 28/04/2017 Ud.  (dep. 08/05/2017 ) Rv. 269798 – 01 Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione di incapace).

Altri riferimenti utili sul tema:

Cass. sez. III pen., sent. n. 36896 del 2013 e già Cass. sez. I, sent. n. 29372 del 2010; Cass. Sez. III pen., sent. n. 46377 del 2013

Corte di cassazione, Sez. 6 – , Sentenza n. 16583 del 28/03/2019 Ud.  (dep. 16/04/2019 ) Rv. 275725 – 03 Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., commesso all’interno di una comunità per l’assistenza e la cura dei disabili, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime può derivare anche dal clima vessatorio generalmente instaurato, per effetto di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi dal personale a carico dei soggetti ricoverati, i quali, a causa delle proprie condizioni di vulnerabilità, sono vittime del detto reato tanto se patiscano in prima persona le violenze fisiche o verbali, quanto se ne siano meri spettatori.

Suggerimenti di lettura:

Materiali e documenti caricati sul portale http://www.informareunh.it/la-violenza-nei-confronti-delle-donne-con-disabilita/

Uomo maltrattante

Suggerimenti bibliografici:

Nadia Muscialini, Mario De Maglie, In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica, Settenove, 2017;

Giacomo Grifoni, L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di violenza domestica, Franco Angeli, 2016;

Alessandra Pauncz, Dire di no alla violenza domestica. Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il maltrattamento psicologico, Franco Angeli, 2016;

Alessandra Pauncz, Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza, Erickson, 2015;

Progetti ed esperienze significative:

Linee guida europee promosse dalla rete europea per centri per autori di violenza Work With Perpetrators European Network- WWP EN – https://www.centrouominimaltrattanti.org/docs/2020/Linee%20guida%20WWP%20tradotte_%20corrette%20_2.pdf

Progetto “Emozioni Recluse” (a cura di Mauro De Maglie) – https://www.centrouominimaltrattanti.org/docs/2019/opuscolo%20per%20sito.pdf

Progetto “Uno, nessuno, stereotipi” – https://www.centrouominimaltrattanti.org/page.php?uno_nessuno_centomila_stereotipi

Dossier ISTAT “Programmi di trattamento per autori di violenza” (2017) – https://www.istat.it/it/files//2018/04/IRPPS-CNR-Programmi-autori-violenza.2017.pdf 

Progetto Regione Veneto “ASAP” – https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/asap – nonché, per le novità del progetto, https://www.facebook.com/ASAP-A-Systemic-Approach-for-Perpetrators-2302488243414733/;

I centri per uomini che agiscono violenza contro le donne in Italia (Associazione “LeNove”) http://lenove.org/newsite/wp-content/uploads/2017/02/Ricerca_centri_per_uomini.pdf

Linguaggio delle pronunce

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/03/corte-app-bologna-castaldo.pdfhttps://abbattoimuri.wordpress.com/2015/07/23/firenze-testo-sentenza-di-assoluzione-per-stupro-di-gruppo-alla-fortezza-da-basso/

Altri materiali

Rapporto di Valutazione (di Base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia – rapporto delle associazioni di donne. Rapporto Ombra

Relazione Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonchè su ogni forma di violenza di genere – 26 marzo 2020

CAMERA DEI DEPUTATI, Mozione concernente iniziative per la lotta alle discriminazioni nei confronti delle donne con disabilità, Mozione Noja n.1-00243, 15 Ottobre 2019 – https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00243&ramo=CAMERA&leg=18

PROTOCOLLO ZEUS tra Polizia di Stato e il CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) introduce nei decreti di ammonimento “l’Ingiunzione Trattamentale”. Tutte le persone colpite da questo provvedimento amministrativo verranno esortate, in sede di notifica, a rivolgersi al CIPM per intraprendere un trattamento volto al miglioramento della gestione delle emozioni. L’obiettivo è intervenire all’inizio della spirale della violenza per prevenire la degenerazione dei primi atti, affinché colui che li ha commessi possa “fermarsi prima”. https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11925ac64d030d0f7051379375;

La valutazione delle dichiarazioni dell’imputato nei reati caratterizzati da violenza di genere, Elisabetta Canevini (giudice del Tribunale di Milano), Questione giustizia, 12 marzo 2019. http://questionegiustizia.it/articolo/la-valutazione-delle-dichiarazioni-dell-imputato-nei-reati-caratterizzati-da-violenza-di-genere_12-03-2019.php

Relazioni Massimario della Corte di Cassazione e Linee Guida Procura della Repubblica

Linee guida e direttiva Procura di Sondrio su legge n. 69 del 2019 (“Codice Rosso”);

Direttiva Procura di Varese su legge n. 69 del 2019 (“Codice Rosso”);

Procura di Sassari – Protocollo organizzativo e investigativo integrato per l’attuazione della legge 69 del 2019 (“Codice Rosso”);

SENATO DELLA REPUBBLICA, Delibera del 16 ottobre 2018, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere – (GU n.249 del 25-10-2018) – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/25/18A06907/sg;

SENATO DELLA REPUBBLICA, Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata in data 6 febbraio 2018 – http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/01066513/index.html?part=doc_dc-allegato_a;

PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (2018/2685(RSP) – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0484_IT.html?redirect